Le attività dell'Ufficio federale dello sport UFSPO sono definite dall'Ordinanza sull'organizzazione del DDPS, il cui articolo 16 statuisce:
1L’Ufficio federale dello sport promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e dello sport per gli anziani.
2Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l’Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti:
a. sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze;
b. elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni sportive;
c. provvede alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovimento dello sport e gestisce i centri nazionali di formazione di Macolin e di Tenero;
d. fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.
Compiti principali
Ultima modifica: 18.01.2012
