Entra in vigore la legge sulle attività a rischio
Il primo gennaio prossimo entra in vigore la nova legge sulle attività a rischio. Chi le offre a titolo professionale deve disporre di un’apposita autorizzazione.
Il primo gennaio prossimo entra in vigore la nova legge sulle attività a rischio. Chi le offre a titolo professionale deve disporre di un’apposita autorizzazione.
I punti principali della normativa
- Attività a titolo professionale: la legge comprende le attività commerciali. È attivo a titolo professionale chi consegue con tali attività un reddito superiore a 2300 franchi l’anno.
- Obbligo di autorizzazione: le attività sottoposte ad autorizzazione sono esclusivamente quelle elencate all’articolo 3 dell’ordinanza. Negli articoli da 4 a 9 si riportano i presupposti per ottenere l’autorizzazione e le attività che si possono svolgere. L’autorizzazione è concessa dai Cantoni
- Delimitazione: tramite le scale dei gradi di difficoltà del Club Alpino Svizzero CAS si può determinare chi può svolgere a titolo professionale attività in quale terreno.
- Banca dati: la Confederazione gestisce un sistema d’informazione accessibile al pubblico con registro delle autorizzazioni valide.
Si regolano anche le condizioni previste per gli offerenti stranieri e il dovere di assicurazione e di informazione.
Le Camere federali hanno approvato la legge nel 2011; in seguito è stata elaborata l’ordinanza. Per dare ai Cantoni tempo sufficiente per prepararsi all’attuazione della legislazione si è fissata al 1° gennaio 2014 la data dell’entrata in vigore. La legge va ricondotta ad un’iniziativa parlamentare presentata nel giugno del 2000 all’indomani di un grave incidente verificatosi nell’Oberland bernese (tragedia del canyoning a Saxetbach).
Ufficio federale dello sport UFSPO
Hauptstrasse 247
2532 Macolin
