Pubblicato il 8 maggio 2023
FAQ sulle attività a rischio
Può ad esempio rimandare alle condizioni generali di contratto (CGC) che applica, pubblicate sul suo sito internet. Se non dispone di una pagina internet può far pervenire ai clienti che ne fanno richiesta una copia scritta delle stesse. Per una questione di semplicità le consigliamo una formulazione che comprenda anche l’assicurazione; in tal modo può usare le CGC in tutte le attività che intraprende con i clienti.
I Cantoni possono regolare soltanto attività non comprese già nella legislazione federale. Pertanto i Cantoni non possono inasprire o mitigare la regolamentazione prevista nel diritto federale. In eventuali conflitti il diritto federale prevale in ogni caso su quello cantonale.
Il/la richiedente deve inoltrare la richiesta all’ufficio cantonale nel quale si trova il domicilio o la sede. Le autorità competenti nei vari cantoni figurano nella pagina Promemoria e collegamenti
L’autorizzazione come istruttore di arrampicata ha la durata di quattro anni. Lo stesso vale per guide alpine, aspiranti guide alpine, maestri di sport della neve e accompagnatori di escursionismo. Le autorizzazioni per chi offre attività certificate (canyoning, river rafting, discese in acque vive, bungee-jumping) sono invece valide per due anni.
La domanda di autorizzazione deve contenere le indicazioni e i documenti che figurano nell’allegato I dell’ordinanza sulle attività a rischio; Altre informazioni figurano anche nelle disposizioni per l’attuazione.
Ufficio federale dello sport UFSPO
Stefanie Schafroth-Mägert
Hauptstrasse 247
2532 Macolin
