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La legge sulle attività a rischio

Attività sportive a rischio su fiumi e torrenti sono soggette alla legge sulle attività a rischio. Le disposizioni di legge devono essere osservate.

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Panoramica

Covid-19: allentamento delle misure nel settore delle attività a rischio

Con la decisione del Consiglio federale del 29 aprile 2020, nel settore dello sport possono è possibile allentare le misure di protezione a partire dall'11 maggio 2020. Questo significa che a partire da questa data tutte le attività all'aperto potranno essere nuovamente svolte in conformità con la legislazione sulle attività a rischio.

Informazioni complementari...

La legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio regola l'attività delle guide alpine, dei maestri di sport sulla neve e di altri operatori che offrono a titolo professionale attività come canyoning, river-rafting e bungee-jumping. Il Consiglio federale ha emanato in materia un'ordinanza di attuazione.

A norma delle nuove disposizioni, l'offerta a titolo professionale delle attività definite a rischio sottostà a un'autorizzazione. Gli offerenti agiscono a titolo professionale se ottengono con le attività soggette ad autorizzazione   (cfr. art. 3 cpv. 1 Ordinanza sulle attività a rischio) un reddito principale o accessorio. I Cantoni sono incaricati della  attuazione della normativa nella pratica.

Attualità


Documentazione

Procedura di consultazione (Ordinanza, 2018)


Ufficio federale dello sport UFSPO Attuazione della legislazione sulle attività a rischio
Stefanie Mägert
Hauptstrasse 247
2532 Macolin
Tel.
+41 58 467 65 07

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