La legge sulle attività a rischio
Attività sportive a rischio su fiumi e torrenti sono soggette alla legge sulle attività a rischio. Le disposizioni di legge devono essere osservate.
Panoramica
La legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio regola l'attività delle guide alpine, dei maestri di sport sulla neve e di altri operatori che offrono a titolo professionale attività come canyoning, river-rafting e bungee-jumping. Il Consiglio federale ha emanato in materia un'ordinanza di attuazione.
A norma delle nuove disposizioni, l'offerta a titolo professionale delle attività definite a rischio sottostà a un'autorizzazione. Gli offerenti agiscono a titolo professionale se ottengono con le attività soggette ad autorizzazione (cfr. art. 3 cpv. 1 Ordinanza sulle attività a rischio) un reddito principale o accessorio. I Cantoni sono incaricati della attuazione della normativa nella pratica.
Comunicati stampa
Entra in vigore la legge sulle attività a rischio
Il primo gennaio prossimo entra in vigore la nova legge sulle attività a rischio. Chi le offre a titolo professionale deve disporre di un’apposita autorizzazione.
Covid-19: allentamento delle misure nel settore delle attività a rischio
Con la decisione del Consiglio federale del 29 aprile 2020, nel settore dello sport possono è possibile allentare le misure di protezione a partire dall'11 maggio 2020. Questo significa che a partire da questa data tutte le attività all'aperto potranno essere nuovamente svolte in conformità con la legislazione sulle attività a rischio.
Documentazione
Legislazione concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio
- Ordinanza sulle attività a rischio
- Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio
Procedura di consultazione (Ordinanza, 2018)
Procedura di consultazione – documenti
Procedura di consultazione (Ordinanza, 2011)
Commento all’ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)
Elenco dei destinatari
Le risposte dei vari soggetti interpellati
in tedesco
Lettera di accompagnamento cerchie interessate
Lettera di accompagnamento governi cantonali
Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio
Ordinanza concernente l'attività di guida aplina e l'offerta di altre attività a rischio
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
Indice
Registro delle autorizzazioni
In questa banca dati centralizzata sono riportati tutti gli offerenti che dispongono di un’autorizzazione ai sensi della legislazione in materia di attività a rischio.
Certificazione degli offerenti
Per poter offrire a titolo professionale attività di canyoning, rafting in acque vive a partire dal grado di difficoltà III e bungee jumping, le ditte devono disporre di un’autorizzazione ai sensi della legislazione sulle attività a rischio.
Basi legali
L’Ufficio federale dello sport UFSPO opera in ottemperanza a tutta una serie di basi legali nei vari settori di attività.
Promemoria e collegamenti in rete
Di seguito trova le scale di difficoltà del Club Alpino Svizzero CAS citate nell'ordinanza sulle attività a rischio e informazioni relative agli attestati federali professionali rilasciati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI. I link indicati di seguito vogliono facilitare la ricerca di federazioni, organizzazioni e imprese.
FAQ sulle attività a rischio
Ufficio federale dello sport UFSPO
Stefanie Schafroth-Mägert
Hauptstrasse 247
2532 Macolin

